Sono tante le motivazioni che ledono i rapporti di buona convivenza con il vicinato. Il più banale è forse quello che riguarda la presenza di piante troppo grandi che invadono casa altrui togliendo luce ed aria, oltre che creare sporcizia.
Questo è certamente è un problema che alle volte va evitato se non risolto quando è troppo tardi!
Anche qui la giurisprudenza interviene e lo fa nel seguente modo!
Entrando nel merito della questione, in caso i regolamenti locali non dicano nulla, la norma a cui bisogna rifarsi si trova all’interno dell’art. 892 c.c. rubricato Distanze dagli alberi:
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
Sopraggiunge quindi, nel caso in cui le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante a distanza di un metro, la possibilità di recidere periodicamente la pianta vicino al ceppo. Nello specifico la distanza viene misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero.
E quindi come comportarsi in merito? Scopriamolo!
Abbiamo appurato che, a seconda del tipo di pianta, si fa riferimento ad una più chiara distanza da rispettare. Ovviamente non si parla di piccole piante da vaso ma una flora più ingombrante.
Ma come funzione se la stessa pianta è posta comunque ad una “distanza legale"?
Come sempre, la giurisprudenza ci viene in soccorso e lo fa attraverso l'art. 896 c.c che afferma:
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
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